Le soluzioni del Codice della Crisi

Le 4 procedure di sovraindebitamento previste dal CCII

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) mette a disposizione quattro strumenti distinti per uscire legalmente dai debiti. Ogni procedura è pensata per una situazione specifica: scopri quale fa al caso tuo.

Il quadro normativo: dal sovraindebitamento alla soluzione

Il sovraindebitamento si verifica quando i debiti superano la capacità di pagamento del debitore. Il CCII, entrato in vigore il 15 luglio 2022 e aggiornato dal D.Lgs. 136/2024, ha riformato integralmente la disciplina della crisi da sovraindebitamento, sostituendo le procedure della vecchia Legge 3/2012 con strumenti più moderni e accessibili.

Le procedure sono riservate ai soggetti non fallibili: consumatori, piccoli imprenditori, professionisti, imprenditori agricoli e startup innovative. Il principio guida è la seconda possibilità: permettere a chi si trova in una situazione debitoria insostenibile di ripartire da zero, nel rispetto dei creditori e sotto il controllo del tribunale.

Di seguito presentiamo le quattro procedure in sintesi. Per ogni procedura è disponibile una guida dettagliata con requisiti, iter processuale, tempi e costi.

01

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Artt. 67-73 CCII

Riservata a persone fisiche non imprenditori (dipendenti, pensionati, disoccupati). Non richiede il voto dei creditori: basta l'omologazione del giudice. Permette riduzioni significative del debito e la conservazione della prima casa.

  • Per consumatori e famiglie
  • Nessun voto dei creditori
  • Tempi: 6-12 mesi
Scopri la ristrutturazione →
02

Concordato minore

Artt. 74-83 CCII

Pensato per piccoli imprenditori, professionisti e startup innovative. Richiede l'approvazione del 60% dei creditori. Consente di proseguire l'attività o liquidare il patrimonio offrendo una percentuale di soddisfacimento superiore alla liquidazione.

  • Per imprenditori e professionisti
  • Richiede 60% voti favorevoli
  • Tempi: 8-14 mesi
Scopri il concordato →
03

Liquidazione controllata del sovraindebitato

Artt. 268-277 CCII

Prevede la liquidazione di tutti i beni del debitore per soddisfare i creditori. Al termine (minimo 3 anni), l'esdebitazione è automatica. Aperta a tutti i soggetti sovraindebitati, inclusi i consumatori che non possiedono reddito sufficiente per un piano.

  • Aperta a tutti i sovraindebitati
  • Esdebitazione automatica
  • Durata minima: 3 anni
Scopri la liquidazione →
04

Esdebitazione del debitore incapiente

Art. 283 CCII

La procedura di ultima istanza per chi non ha alcun bene, alcun reddito e nessuna prospettiva. Consente la cancellazione totale dei debiti senza offrire nulla ai creditori, con un monitoraggio di 4 anni.

  • Per debitori senza patrimonio
  • Nessun pagamento ai creditori
  • Monitoraggio: 4 anni
Scopri l'esdebitazione →
Confronto

Le 4 procedure a confronto

Una tabella sintetica per orientarti rapidamente tra le diverse opzioni previste dal Codice della Crisi.

Caratteristica Ristrutturazione consumatore Concordato minore Liquidazione controllata Esdebitazione incapiente
Riferimento CCII Artt. 67-73 Artt. 74-83 Artt. 268-277 Art. 283
Destinatari Consumatori (persone fisiche non imprenditori) Piccoli imprenditori, professionisti, startup Tutti i sovraindebitati Debitori senza patrimonio e reddito
Voto dei creditori Non richiesto Richiesto (60%) Non applicabile Non richiesto
Pagamento ai creditori Percentuale secondo il piano Percentuale secondo la proposta Ricavato dalla liquidazione dei beni Nessuno
Continuità attività Non applicabile Possibile No Non applicabile
Esdebitazione Al completamento del piano Al completamento del piano Automatica dopo 3 anni Al termine del monitoraggio (4 anni)
Tempi medi 6-12 mesi 8-14 mesi 3+ anni 4+ anni
Blocco pignoramenti Si Si Si Si

Domande frequenti sulle procedure

Quante procedure di sovraindebitamento esistono?

Il CCII prevede quattro procedure distinte: la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata del sovraindebitato e l'esdebitazione del debitore incapiente. Ciascuna è pensata per una categoria specifica di debitori e per situazioni patrimoniali differenti.

Qual è la differenza tra ristrutturazione del consumatore e concordato minore?

La differenza principale riguarda i destinatari e il voto dei creditori. La ristrutturazione è riservata ai consumatori (persone fisiche non imprenditori) e non richiede l'approvazione dei creditori: è sufficiente il decreto di omologa del giudice. Il concordato minore è invece rivolto a piccoli imprenditori e professionisti e necessita dell'approvazione del 60% dei crediti ammessi al voto.

Quale procedura conviene scegliere?

La scelta dipende dalla qualifica soggettiva del debitore, dalla composizione del patrimonio, dal reddito disponibile e dagli obiettivi. Un consumatore con reddito stabile può optare per la ristrutturazione; un imprenditore per il concordato minore. Chi non ha beni sufficienti per un piano può accedere alla liquidazione controllata. Chi è del tutto privo di risorse può chiedere l'esdebitazione dell'incapiente. La consulenza gratuita con i nostri esperti è il modo migliore per individuare la strada giusta.

Posso passare da una procedura a un'altra?

In alcune circostanze, sì. Il CCII prevede la possibilità di conversione tra procedure. Ad esempio, se una ristrutturazione del consumatore o un concordato minore non vengono omologati, il debitore può chiedere l'apertura della liquidazione controllata. Analogamente, se dalla liquidazione controllata emerge che il debitore è completamente incapiente, si può accedere all'esdebitazione dell'incapiente.

Tutte le procedure bloccano i pignoramenti?

Sì. In tutte e quattro le procedure, il deposito della domanda consente al giudice di disporre la sospensione delle procedure esecutive in corso, inclusi pignoramenti immobiliari, presso terzi e mobiliari. Questo effetto protettivo è uno dei benefici più importanti e immediati delle procedure di sovraindebitamento.

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